Pensione agenti di commercio

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La pensione per gli Agenti e rappresentati di Commercio a carico del Fondo Enasarco, a partire dal 2021, può essere ottenuta solo se si raggiungono due criteri.
Nel caso degli uomini la pensione può essere ottenuta solo se si raggiungono almeno i 67 anni di età anagrafica e si è in possesso della quota 92; nel caso delle donne è necessario avere un minimo di 65 anni di età unitamente al possesso della quota 91.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Chi sono i soggetti che si devono iscrivere all’Enasarco
- Con quali criteri gli Agenti di commercio possono andare in pensione
Soggetti che si devono iscrivere all’Enasarco
Secondo quanto definito dall’’articolo 5 della legge 12/73 gli agenti ed i rappresentanti di commercio disciplinati dall’articolo 1742 e 1752 del codice civile (soggetti che operano all’interno del territorio italiano a nome di soggetti preponenti italiani o di soggetti preponenti stranieri che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia) sono obbligati a provvedere all’iscrizione verso l’Enasarco. Si specifica che fanno parte di tale categoria anche gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane.
A tal fine emerge che è obbligatoria l’iscrizione per tutti gli agenti che sono impegnati nello svolgimento dell’attività sia in forma individuale che societaria, indipendentemente da quale sia la forma giuridica assunta, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Si chiarisce anche che non sono tenuti all’iscrizione i soci che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
La gestione della previdenza da parte dell’Enasarco si connota come un caso sostanzialmente unico in Italia in quanto questa forma previdenziale si pone come integrativa rispetto al trattamento pensionistico che viene direttamente erogato dall’ Assicurazione Generale Obbligatoria (in tal caso gli agenti sono tenuti a versare i contributi all’interno della cassa di gestione degli artigiani e dei commercianti). L’iscrizione all’Enasarco non è però solo integrativa, ma anche obbligatoria ed è per questo che non deve essere confusa con la previdenza di tipo complementare che, invece, è di tipo volontaria.
Sulla base di queste premesse risulta chiaro che gli agenti di commercio e i rappresentati devono versare i contributi a due enti ovvero l’INPS e l’Enasarco. Questa forma e struttura previdenziale è stata mantenuta anche dopo l’approvazione della legge Fornero sebbene risalga al 1966 e, nello specifico, alla legge 613.

L’erogazione della pensione
Per quanto concerne l’erogazione della prestazione pensionistica a favore degli agenti di commercio e dei rappresentati sono state apportate delle modifiche a partire dal 1° gennaio 2021.
Sulla base di queste variazioni è possibile affermare che l’Enasarco si impegna ad erogare la pensione ordinaria di vecchiaia agli agenti di commercio e ai rappresentati nel momento in cui vengono soddisfatti due criteri, ovvero:
- Il perfezionamento di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni di età anagrafica per gli uomini (65 per le donne)
- Il raggiungimento di una “quota” minima ottenuta dal calcolo dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. In tal caso la quota per il 2021 è di 92 per gli uomini e 91 per le donne (tali valori sono costanti fino al 2024 per gli uomini mentre per le donne questi subiranno una variazione a partire dal 2024 quando sarà necessaria un’età minima di 67 anni).
L’Enasarco non riconosce la pensione di anzianità, ma a partire dal 2017 i lavoratori uomini hanno la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento di vecchiaia, di uno o due anni. Questa novità è stata inserita per mezzo del regolamento del 2013 che si è posto a favore degli agenti di commercio e dei rappresentati che abbiano maturato almeno 65 anni di età anagrafica a cui devono essere aggiunti 20 anni di anzianità contributiva (per il raggiungimento della quota 90). La pensione anticipata si caratterizza per una contrazione del valore totale del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica che avrebbe dovuto essere maturata per soddisfare il requisito della pensione di vecchiaia. La possibilità di accedere alla pensione anticipata è stata mantenuta anche con la riforma del 2021, sia per gli uomini che per le donne. Dati questi presupposti significa che possono sfruttare questa agevolazione coloro che nel 2021 si trovavano in un range di età anagrafica compreso tra i 65 anni e 25 anni di contributi e i 70 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi.

Contributi Misti
Le regole per la contribuzione degli agenti di commercio e dei rappresentati sono complessi in quanto gli iscritti all’Enasarco non possono cumulare i contributi versati all’Enasarco con quelli versati presso altre forme della previdenza obbligatoria.
Questo significa non è possibile prevedere una computazione sommaria tra i contributi che sono stati versati all’Enasarco e quelli che sono stati versati all’Assicurazione Generale Obbligatoria e nelle forme esclusive, sostitutive od esonerative di tale assicurazione. Il motivo per cui né possono formare oggetto di cumulo o di totalizzazione nazionale deriva dal fatto che sono temporalmente coincidenti per loro natura rispetto a quelli che sono stati versati nelle altre gestioni previdenziali.
Questa condizione di rigidità da parte dell’Enasarco è connessa al fatto che non riconosce la pensione supplementare in quanto l’Enasarco non riconosce l’istituto della pensione in oggetto. Sulla base di base di questo emerge che gli Agenti che sono titolari di una prestazione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o dei fondi ad essa sostitutivi od esclusivi non hanno la possibilità di chiedere una prestazione supplementare a carico dell’Enasarco nel caso in cui non sono titolari del requisito contributivo necessario per accedere alla pensione autonoma (requisito che coincide con il raggiungimento dei 20 anni minimi di contributi).
La rendita Previdenziale
L’Enasarco ha previsto la rendita previdenziale che si connota come un istituto che permette agli iscritti con almeno 67 anni d’età e almeno cinque anni di anzianità contributiva di avere, a partire dal 2024, l’erogazione di una rendita reversibile che deve essere computata per mezzo del metodo contributivo e che viene ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.
Altre Prestazioni
L’Enasarco riconosce:
- la pensione di invalidità nel caso in cui sia riconosciuta una invalidità pari di almeno il 67%,
- la pensione di inabilità nel caso in cui viene riconosciuta e accertata l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
- la prestazione ai superstiti(reversibilità e indiretta)
- il supplemento di pensione una volta che sono trascorsi cinque anni dal momento della liquidazione della pensione principale a condizione che sia stata maturata un’età anagrafica di almeno 72 anni (i supplementi successivi al primo spettano decorsi cinque anni dal precedente).

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