Mancata apposizione del segno di spunta nel certificato medico per Invalidità civile

La domanda amministrativa finalizzata ad ottenere una delle previdenze economiche riconosciute dalla legge a chi presenta uno status invalidante (assegno di invalidità civile, pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento) può essere proposta solo dopo aver provveduto ad inoltrare certificato medico telematico attestante le patologie affliggenti il soggetto istante.
Negli ultimi anni, nel corso del giudizio instauratosi a seguito del mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, l’INPS ha resistito eccependo l’improcedibilità dello stesso allorquando il certificato medico introduttivo non riportava specificamente, attraverso l’apposizione del segno di spunta nella casella allo scopo inserita nel modulo, la menzione di “impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” e/o di “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Conseguentemente molti cittadini, in ipotesi di accoglimento dell’eccezione da parte del giudice, si vedevano preclusa la possibilità di procedere all’accertamento in via giudiziale della condizione legittimante il riconoscimento del beneficio.
Da ultimo, a causa del contrasto di indirizzi registratisi in seno alla giurisprudenza, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata, con due distinte ordinanze interlocutorie(27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774), a fornire agli operatori del diritto una precisa linea direttiva, chiarendo con ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019 che “la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.
L’Ente previdenziale ha dovuto, pertanto, adeguarsi alle predette pronunce mutando il proprio contegno in sede processuale, invitando, con messaggio n.3883 del 25.10.2019, i propri funzionari difensori a “non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza della domanda amministrativa”.

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