Soppressione pensione invalidità civile

Soppressione pensione invalidità civile o indennità d’accompagnamento per asserito miglioramento: necessaria comparazione delle condizioni di salute (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, n.26090)
In materia di accertamento da parte dell’INPS dello status invalidante da cui consegue il diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali quali la pensione di invalidità civile, l’assegno di invalidità civile o l’indennità di accompagnamento, è prevista la possibilità per l’ente previdenziale di disporre una visita di revisione volta ad indagare circa il miglioramento o peggioramento del quadro patologico.
Parimenti, la visita di revisione può essere disposta dall’INPS anche allorquando il riconoscimento della prestazione sia stato ottenuto mediante il giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c.
In tale ipotesi, a sèguito dell’esperimento della visita di revisione l’ente previdenziale può revocare il diritto alla percezione delle prestazioni solo qualora fornisca prova del miglioramento delle condizioni di salute del beneficiario.
In diverse occasioni l’Inps ha disposto la revoca della prestazione anche in assenza di un dimostrato miglioramento del quadro patologico.
Da ultimo, è intervenuta sul punto la Corte di Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi su un ricorso promosso da una signora che aveva patito la revoca dell’assegno mensile di invalidità civile da parte dell’INPS a seguito di visita di revisione disposta successivamente al riconoscimento giudiziale della prestazione, ha precisato, con ordinanza n. 26090/19 del 15.10.2019, che “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.”
Da ciò ne deriva che L’Inps, non potrà agevolmente disporre la revoca della prestazione riconosciuta con giudicato allorquando il quadro patologico legittimante il diritto alla prestazione sia rimasto immutato, dovendo, secondo la Corte, effettuare una comparazione fra le condizioni di salute sussistenti all’esito del giudizio e quelle presenti all’atto della revisione.

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