Assicurazione Inail Artigiani
Che cos’è?
Con la nota n. 9045/2009 l’Inail ha sottolineato che l’obbligo dell’assicurazione Inail sussiste per l’imprenditore artigiano ossia per colui il quale esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.
E’ l’impresa artigiana, in particolare l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.
Relativamente all’ambito applicativo dell’assicurazione Inail artigiani, le prestazioni sono riconosciute all’artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa.
Assicurazione Inail artigiani: Artigiano operante con furgone
L’attività di deposito è soggetta ad obbligo assicurativo senza alcuna limitazione relativa alla qualità della merce o all’uso, n ella movimentazione delle merci, di macchine, apparecchi o impianti.
In tal senso, può essere utile verificare se il locale in cui viene esercita l’opera artigiana funga anche da magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti da consegnare ai clienti. Ciò, indubbiamente, consente di ribadire la ricorrenza dell’obbligo dell’assicurazione Inail artigiani, anche nel caso in cui il lavoratore artigiano utilizzi raramente, e dunque, in via meramente occasionale e non abituale, il furgone necessario al trasporto dei materiali e dei beni elaborati dall’azienda artigiana che, attualmente, viene eseguito prevalentemente dagli stessi committenti o tramite corrieri.
Assicurazione Inail artigiani: Artigiano di fatto
L’attività eventualmente svolta dal titolare dell’impresa non artigiana al di fuori delle mansioni tipiche dell’imprenditore è soggetta all’obbligo dell’assicurazione Inail artigiani e, in questo caso, il titolare dell’impresa non artigiana è tenuto ad assicurarsi in quanto artigiano di fatto.
Assicurazione Inail artigiani: Associato in partecipazione
Il titolare di impresa inquadrata nella gestione industria assicurato in qualità di artigiano di fatto (in possesso dei requisiti tecnico-professionali) è tenuto anche ad attuare l’assicurazione Inail artigiani per l’associato in partecipazione, in quanto associante.
L’Inail adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale; la mancanza di un nesso diretto tra i contributi pagati e le prestazioni erogate implica una solidarietà tra i lavoratori. In base a questi argomenti, la corte di giustizia Ue, con una sentenza del 22/1/2002, ha dichiarato legittimo il monopolio Inail.
Assicurazione Inail Artigiani: Misurazione delle opere commissionate
La cassazione, con la sentenza n. 3196/1992, ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Inail ad un artigiano falegname che aveva subito un incidente mentre si recava da un cliente per effettuare la misurazione di opere commissionate. Per quanto riguarda queste opere si tratta, ha sostenuto la corte, di operazioni strettamente collegate al lavoro, di cui costituiscono l’indispensabile fase tecnica preparatoria, che rientra nella nozione di occasione di lavoro e, conseguentemente, nella tutela dell’assicurazione Inail artigiani.
Assicurazione Inail Artigiani: Operazioni complementari e sussidiarie
L’assicurazione Inail artigiani contro gli infortuni sul lavoro dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta, valutata dalla legge come meritevole di protezione secondo tipizzazioni. Per l’assicurazione Inail artigiani permane la stessa assicurazione, mentre non si estende all’aspetto imprenditoriale-organizzativo della loro attività, trova applicazione in riferimento anche alle operazioni materiali complementari che concorrano alla realizzazione del complesso dell’operazione finale. In base a queste considerazioni, la cassazione, con la sentenza n. 4255/1998, ha riconosciuto indennizzabile l’incidente stradale subito dall’artigiano in occasione del trasporto di campioni della sua attività ai fini della loro esposizione nello stand di una mostra.
Assicurazione Inail Artigiani: L’incidente stradale
Basandosi su questo stesso principio, la cassazione, con le sentenze 8141 e 8150/1999, ha riconosciuto indennizzabile come infortunio sul lavoro l’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un artigiano mentre rientrava presso la sede della società dopo aver acquistato un pezzo di ricambio di macchinari utilizzati nell’esercizio della sua attività lavorativa.
Assicurazione Inail Artigiani: Le attività connesse
L’assicurazione Inail Artigiani Obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta; ne consegue che, con riferimento ad artigiano presso officina meccanica, tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge la sua attività, tra le quali non possono ricomprendersi quelle di assistenza su strada a veicoli, recupero di mezzi, consegna di mezzi allestiti e prelevamento di quelli da allestire, se previste in contratto ed eseguite poi con l’uso di targa prova.
Non sanzionabile l’omessa denuncia dell’infortunio occorso al titolare
Se il titolare dell’impresa artigiana ritarda od omette la denuncia all’Inail di un infortunio accaduto a lui stesso, perde l’indennità per inabilità temporanea per il periodo di omissione ma non è soggetto alla sanzione per omessa o tardiva denuncia.
E’ quanto precisa una nota del ministero del lavoro n. 650/VII/2, 31 luglio 1995.
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