Anticipo TFS-TFR

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I dipendenti pubblici possono richiedere un anticipo dell’erogazione del TFS/TFR per un importo massimo di 45mila euro senza dover aspettare i termini ordinari di liquidazione.
Normativa TFS – TFR
L’anticipo TFS (trattamento di fine servizio) e del TFR (trattamento di fine rapporto) è stato introdotto dall’articolo 23 co. 7 del decreto legislativo n. 4/2019 poi convertito con la legge n. 26/2019 ed è rivolto a tutti i dipendenti pubblici, compreso il personale degli enti pubblici di ricerca e delle camere di commercio, che accedono al pensionamento mediante la quota 102.
La circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce le linee guida per l’accesso al finanziamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR).
Andiamo adesso a scoprire nel dettaglio quali sono le modalità di richiesta e come funzionano l’anticipo del TFS e del TFR.
Come funziona l’anticipo TFS – TFR
Uno dei motivi principali per cui è stato istituito l’anticipo del TFS e del TFR è quello di colmare la disparità tra settore pubblico e settore privato.
Infatti per i dipendenti pubblici sono sempre stati previsti termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo con decorrenze frazionate rispetto all’importo totale della prestazione mentre, per i dipendenti del settore privato, la liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene percepito entro poche settimane dalla data di pensionamento ed in un’unica soluzione.
L’anticipo del TFS – TFR non è nient’altro che un finanziamento che consente di ottenere una parte, o l’intera somma, dell’indennità maturata e non ancora liquidata, bypassando i tempi ordinari di liquidazione.
Il finanziamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso per un importo massimo di 45mila euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionando da parte dell’INPS se è di importo inferiore.
Tale finanziamento viene garantito da un fondo di garanzia, istituito dall’articolo 23, comma 3, del decreto legge 4/2019 e gestito dall’INPS.
Chi può richiedere l’anticipo del TFS – TFR
Possono richiedere l’anticipo del TFS e del TFR tutti i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono, o hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, alla pensione o alla quota 102.
Nello specifico hanno diritto al finanziamento:
I soggetti in possesso di contribuzione al 31/12/1995 che accedono:
- alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica
- alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età congiuntamente a 20 di contribuzione
- alla pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) o quota 102 (64 anni e 38 di contributi) dal 2022
I soggetti privi di contribuzione al 31/12/1995 che accedono:
- alla pensione anticipata
- alla pensione di vecchiaia con una pensione che non sia inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale
- alla pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) o quota 102 (64 anni e 38 di contributi) dal 2022
- pensione anticipata a 64 anni congiuntamente a 20 anni di contribuzione a patto che il rateo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale
- pensione di vecchiaia con 71 anni di età e 5 anni di contribuzione
Vengono invece esclusi dalla possibilità di finanziamento:
- soggetti che sono ancora in attesa dell’indennità di fine servizio o dell’indennità di fine rapporto che hanno avuto accesso al pensionamento mediante normative diverse rispetto a quelle citate (pensione in regime di salvaguardia pensionistica, opzione donna, ape sociale)
- soggetti che non hanno diritto alla pensione
- soggetti che hanno cessato il servizio per inabilità, in questo caso il finanziamento spetta decorsi 30 giorni dalla cessazione
Come fare la domanda
Per ottenere l’anticipo del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto, il pensionando deve prima richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’ente erogatore, successivamente l’ente erogatore provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla data della domanda.
Ottenuta tale certificazione, il pensionando, deve recarsi presso le banche o gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa e richiedere il finanziamento agevolato.
La banca, una volta analizzata e accettata la proposta, comunicherà all’ente erogatore l’accettazione ed entro 30 giorni, l’ente erogatore, comunicherà alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Una volta ottenuto il via libera della presa d’atto, la banca provvederà all’accredito della somma entro 15 giorni.
I costi
Il tasso di interesse applicato, che si riferisce alla data di presentazione della richiesta di anticipo TFS – TFR, sarà pari al rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.
Estinzione anticipo TFS -TFR
Una volta effettuate le dovute procedure che confermano il diritto al finanziamento per il lavoratore, l’ente erogatore provvederà al rimborso del finanziamento e dei relativi interessi alla banca trattenendo l’importo dall’indennità di fine servizio. Gli importi trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento neanche in misura limitata al quinto.
Il lavoratore che ha richiesto l’anticipo può comunque richiedere l’estinzione anticipata con oneri a suo carico.

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