Prescrizione Inail

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L’azione per ottenere le prestazioni infortunistiche si prescrive nel termine di tre anni, termine sospeso – per un massimo di 150 giorni – durante la liquidazione amministrativa delle indennità.
Infortunio inail prescrizione
La decorrenza della prescrizione Inail, in via generale, decorre dalla data dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale, quando per la natura e gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa siano chiaramente percepibili dal lavoratore.
Che cos’è?
La decorrenza della prescrizione Inail, va spostata nel caso di evento non immediatamente configurabile come infortunio, ma che possa essere considerato tale dopo il periodo di tempo necessario per il compimento delle indagini diagnostiche e per la formulazione di un mediato responso medico.
La cassazione, con le sentenze nn. 10249/1995, 22/2005 e altre, ha confermato che, nel caso in cui il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell’infortunio, o in epoca successiva vi sia stato consolidamento dei postumi indennizzabili, il termine della prescrizione Inail triennale decorre da queste ultime data.
Ancora la cassazione, con le sentenze nn. 616/2000 e 19355/2007, ha stabilito che i termini iniziano a decorrere dal momento in cui il lavoratore assicurato ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia che lo ha colpito a una causa violenta costituente infortunio sul lavoro.
Prescrizione Inail: Computo
Il giorno dal quale la prescrizione Inail inizia a decorrere è quello in cui il diritto può essere fatto valere; questo giorno, tuttavia, ai fini del computo del periodo effettivo di prescrizione, non si deve contare, mentre il termine si verifica allo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
Prescrizione Inail: I termini per la liquidazione amministrativa
Ai sensi dell’art. 102, Dpr n. 1124/1965, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato medico definitivo, l’Inail deve comunicare all’assicurato la liquidazione della rendita. Da ciò deriva che tutto il procedimento amministrativo per la liquidazione della rendita, compresa l’eventuale opposizione al primo provvedimento, debba concludersi al massimo entro 150 giorni. La cassazione, con la sentenza n. 12651/2004, ha chiarito che la sospensione può essere inferiore a 150 gg. “quando il procedimento amministrativo si esaurisca più rapidamente”.
Per il procedimento di revisione della rendita, invece, l’Inail deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il procedimento deve concludersi, quindi, al massimo entro 210 giorni.
Prescrizione Inail: Il limite triennale
E’ legittima la prescrizione Inail triennale per le prestazioni. E’ quanto ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 71/1993: in quanto tale termine risponde sia alle esigenze dell’Inail sia dell’assicurato.
La corte ha ritenuto giustificato il diverso termine per il risarcimento da fatto illecito nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro.
Prescrizione Inail: Se c’è stata astensione dal lavoro
Anche nel quadro normativo delineatosi dopo le sentenze della corte costituzionale nn. 116/1969, 206/1988 e 544/1990 – chiarisce la cassazione con la sentenza n. 15351/2001 – deve ritenersi che, nell’ipotesi in cui si sia verificata l’astensione dal lavoro a causa della malattia, venga a crearsi in danno del lavoratore una presunzione di manifestazione della malattia professionale nel momento in cui si è verificata la definitiva astensione dal lavoro a causa della patologia lamentata. Ne consegue che, in tale ipotesi, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare, al fine di posticipare in senso a lui più favorevole il decorso del termine iniziale della prescrizione Inail, che la manifestazione della malattia professionale, quanto meno nel grado minimo dell’indennizzabilità legale e nella consapevolezza da parte dell’assicurato di tale indennizzabilità, si sia verificata in epoca successiva all’abbandono della lavorazione morbigena per causa di malattia e in periodo tale da consentire in termine utile l’interruzione della prescrizione Inail.
Prescrizione Inail: Dalla data della denuncia
Nei casi di ipoacusia, normalmente è solo con il primo certificato allegato alla denuncia di malattia professionale che l’assicurato ha avuto conoscenza della malattia nella sua entità e della sua rapportabilità all’attività svolta. A questo fine, rileva unicamente la data della consegna all’Inail del certificato, e non la data, precedente, di redazione dello stesso. Poiché solo con la presentazione della denuncia si ha la decorrenza del dies a quo in quanto solo a tale momento si ha la certezza dell’esistenza della malattia e della sua entità oltre che della rapportabilità di essa all’attività.
Tuttavia, la cassazione, con la sentenza n. 6741/1996 ha precisato che la produzione del certificato non può costituire, di per sé, elemento certo, preciso, univoco e concordante per consentire di presumere che l’assicurato, in quel momento, avesse la consapevolezza di essere portatore di malattia professionale di grado indennizzabile. Con la sentenza n. 14276/2004 la stessa Corte ha stabilito che la prescrizione Inail non decorre dalla denuncia ove il lavoratore dimostri che in quel momento l’inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
La prescrizione Inail si interrompe con atti amministrativi
Con la sentenza n. 9177/1997 la cassazione, ribaltando tutta la precedente giurisprudenza in materia, afferma che i termini di prescrizione Inail vengono interrotti dalla presentazione di atti amministrativi quali ricorsi ecc. Orientamento poi confermato con le sentenze nn. 516 e 2463/1998 e definitamente sancito dalle Sez. un. con sentenza n. 783/1999.

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