Congedo straordinario disabili

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Sai in cosa consiste il congedo straordinario per i disabili?
Il congedo straordinario disabili è un periodo retribuito di assenza dal lavoro che viene dato ai lavoratori dipendenti che si trovano nella condizione di dover assistere familiari con gravi disabilità secondo quanto definito dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- a chi è rivolto il congedo straordinario disabili
- come funziona il congedo straordinario disabili.
Soggetti beneficiari
Come anticipato il congedo straordinario disabili è un periodo retribuito a favore dei lavoratori che devono assistere dei familiari che si trovano in situazioni di gravi disabilità.
Nello specifico questo spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in condizioni di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie che sono invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- figlio che convive con la persona disabile in condizione di gravità, esclusivamente qualora il coniuge che convive o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano venuti meno, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella che convive con la persona disabile in situazione di gravità, qualora il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado che convive con la persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli che convivono e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in condizioni di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, qualora il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
In questo caso, per avere il diritto, il richiedente si trova in una condizione in cui deve instaurare la convivenza con il familiare disabile in condizione di gravità prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto e deve conservarla per tutta la durata dello stesso.
Di controverso non hanno la possibilità di richiedere il congedo straordinario:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Come funziona
Per quanto concerne il funzionamento del congedo straordinario disabili emerge che la domanda si contraddistingue per validità a partire dal momento stesso della sua presentazione.
Il congedo straordinari disabili ha una durata massima tale per cui possono essere chiesti un massimo di due anni di congedo per la durata della vita lavorativa. Questo limite è considerato come la somma fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Questo significa che una persona che ha più di un disabile grave a cui deve prestare assistenza si trova in una condizione in cui può beneficiare del congedo per ognuno di essi, ma rimane il limite temporale massimo di due anni.
I due anni risultano essere frazionabili a giorni in modo da poter evitare che vengano anche computati i giorni festivi, i sabati e le domeniche. In tal caso risulta necessario che il lavoratore riprenda il lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
Ai fini del calcolo del congedo straordinario disabili non si vanno a considerare le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che ricado all’interno del periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Si ricorda che per i periodi in cui si svolge un part-time verticale o nei periodi non retribuiti non viene riconosciuto il beneficio.
Per il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili esiste il cosiddetto Referente unico, disciplinato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Questo significa che il congedo straordinario e i permessi retribuiti non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. L’unico caso che fa eccezione è quello che riguarda i genitori di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente. In tal caso emerge che non possono fruirne contemporaneamente.
Si ricorda che il diritto al congedo straordinario disabili viene meno nel momento in cui non ci siano più i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. In tal caso si procederà anche al recupero del beneficio fruito. Nello specifico il diritto all’indennità viene prescritto entro un anno dal giorno che segue la fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
Ammontare del congedo straordinario disabili
Per quanto quando riguarda l’ammontare del congedo straordinario disabili è possibile affermare che questo è pari alla retribuzione che viene ricevuta nell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo. In tal caso sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione questo significa che i periodi di congedo non possono essere computati per la definizione e per la maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Nonostante questo, sono considerati validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
L’ammontare dell’indennità viene calcolata in relazione all’ammontare dell’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro.

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