Legge 104: cosa cambia

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La legge 104/92 si connota come un intervento atto a tutelare e sostenere i diritti delle persone che si trovano in una condizione di disabilità. Ha la finalità di agevolare e si favorire la loro integrazione sociale.
La legge 104 non costituisce solo un aiuto e un sopporto economico, ma anche un’agevolazione dal punto di vista sociale, sanitario e psicologico. Grazie alla legge 104 le persone disabili hanno l’opportunità di beneficiare di numerose agevolazioni che sono atte a migliorarne la qualità della loro vita.
Per avere accesso alla legge 104 e alle agevolazioni è necessario inoltrare la domanda all’Inps, supportate dalle visite obbligatorie per accertare l’effettiva disabilità.
Oggi l’INPS ha deciso di cambiare le regole sulla Legge 104.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire come sono state modificare le norme sulla Legge 104 e quali sono le ragioni di tale variazione.
Come varia la legge 104
L’INPS ha modificato le norme inerenti alla Legge 104 per mezzo del decreto legislativo n.105/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022; n.176) per l’attuazione della direttiva europea 2019/1158, sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Le variazioni sono in merito a congedi, permessi, priorità nello smartworking.
Il primo aspetto fondamentale della modifica riguarda il superamento del «referente unico» per quanto concerne la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili.
Questo significa che a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno essere alternati tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Questo significa che più soggetti possono assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi entro il limite complessivo di tre giorni al mese.
Il decreto introduce anche il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni secondo il quale il padre ha diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto. Questi possono essere usati anche in caso di morte perinatale del bambino. Il nuovo congedo non riguarda solo i dipendenti privati, ma anche i pubblici e si pone come incrementale rispetto al congedo di paternità alternativo, che riguarda solamente i di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Cosa cambia dal 13 agosto 2022
Così come anticipato i permessi mensili saranno privi del «referente unico» e il congedo straordinario definito dall’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto, così come già previsto per i permessi mensili. Permane, invece, il principio in forza al quale la convivenza con il disabile possa essere instaurata anche dopo la richiesta del congedo.
Le modifiche apportare dal decreto sono in vigore dal 13 agosto e da questa data saranno di più i soggetti che hanno la possibilità di richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per la gestione alternata della persona disabile grave. Sempre dal 13 agosto entrano in vigore anche le modifiche inerenti il congedo straordinario. In tal caso gli interessati dovranno redigere direttamente un’autocertificazione che indichi la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
Nel caso di convivenza prevista, ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione in cui indica la volontà d’instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità.
Congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto
Il decreto riguarda anche ai congedi parentali in quanto amplia il diritto fino ai 12 anni del figlio.
In merito a questa condizione a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione.
I genitori possono anche fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti dall’indennità con il 30% di retribuzione. Questo significa che complessivamente si arriva a 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30%. Sia la madre che il padre hanno la possibilità di fruire in modo complessivo di un massimo di 10 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Qualora ci sia un unico genitore, questi ha la possibilità di fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale variano a secondo dell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Il nuovo decreto sulla Legge 104 non apporta variazioni per i congedi parentali in caso di figli con disabilità. Per questi soggetti vige la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. in tal caso è prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
Alternativamente al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale i genitori possono anche usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Congedi straordinari di due anni
La modifica alla Legge 104 afferma che per quanto concerne il congedo straordinario di due anni per l’assistenza di familiari affetti da condizioni di disabilità, vale l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede:
- Per il diritto a usufruire del congedo di due anni sono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
- Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
- Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo.
Il decreto che varia la Legge 104 indica anche l’ordine di priorità dei soggetti che hanno il diritto di usufruire del congedo. Nello specifico indica che qualora avvenga il decesso o si sia in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo:
- il padre o la madre anche adottivi;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
I Permessi
Il decreto legislativo n.105/2022, che modifica la Legge 104, è andato a variare in parte l’articolo 33 della legge 104, in merito ai permessi e alle agevolazioni lavorative per coloro che si trovano in una condizione di assistenza di un familiare con disabilità grave. Anche in questo caso emerge che ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto. Inoltre, è prevista la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.
Lavoro agile
Il nuovo decreto ha definito anche delle modifiche alla legge 22 maggio 2017 in merito a questo previsto sulla priorità al lavoro agile. In tal caso è stata ampliata in parte la platea dei beneficiari. Nello specifico, all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, che ha stabilito che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
- genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età se i figli sono in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104
- caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si rende nota che la lavoratrice o il lavoratore che chiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

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