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Riscatto contributivo

20 Ottobre 2019
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Che cos’è?

L’istituto del riscatto contributivo offre al lavoratore, al pensionato e ai suoi superstiti la possibilità di effettuare, a proprie spese, la copertura contributiva relativamente ad alcuni periodi durante i quali è stato escluso dall’assicurazione.

riscatto contributivo che cos'è

A differenza della copertura figurativa, gratuita per l’interessato, il riscatto contributivo è sempre a titolo oneroso.

Per i dipendenti pubblici nel passato la facoltà di riscatto contributivo era limitata ai periodi di aspettativa o a quelli di studio solo se il titolo fosse necessario per il posto ricoperto. La L. n. 335/1995 ed i successivi D.lgss. nn. 564/1996 e 278/1998, hanno esteso al settore pubblico la normativa per l’assicurazione generale.

Riscatto contributivo: Contributi caduti in prescrizione

L’art. 13, L. n. 1338/1962 consente al datore di lavoro responsabile di omissione contributiva – relativa a periodi di lavoro per i quali sia intervenuta la prescrizione – di costituire a favore del lavoratore dipendente una rendita vitalizia reversibile, a copertura della pensione o quota di pensione che sarebbe spettata allo stesso in relazione ai contributi omessi. I lavoratori, o i loro superstiti, hanno la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro nel richiedente la costituzione della rendita e nell’effettuare il relativo versamento. E questo tipo di riscatto contributivo avviene proprio su richiesta del lavoratore.

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Non è necessario avere contribuzione versata nella gestione in cui si vuole effettuare il riscatto contributivo.

Contributi caduti in prescrizione: La prova scritta

A corredo della domanda di riscatto contributivo il datore di lavoro o il lavoratore, o in alternativa i suoi eredi, devono produrre documentazione di data certa dalla quale possa risultare l’effettività del rapporto di lavoro. A questo fine non hanno alcun valore le prove testimoniali, gli atti notori, né le dichiarazioni rilasciate “ora per allora” anche dello stesso datore di lavoro.

Sono invece considerate prove idonee e di data certa, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro, o subito dopo, come lettere di assunzioni e di licenziamento, buste paga, libretto di lavoro, estratti dei libri paga e matricola, e cosi via. A lungo la magistratura si era mantenuta in una posizione di rigidità riguardo all’esigenza della prova scritta, risalente all’epoca per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Invece la corte costituzionale, con la sentenza n. 568/1989, ha poi chiarito che la prova documentale è necessaria solo per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Contributi caduti in prescrizione: Braccianti Agricoli

Per gli operai agricoli a tempo determinato spesso l’unico documento che si riesce a produrre è la certificazione dell’ufficio del lavoro. L’Inps, con la circ. n. 128/1991, ha chiarito che quando nella suddetta certificazione non è indicato il numero delle giornate per le quali è avvenuto l’avviamento al lavoro, devono essere assunte come giornate lavorate le giornate lavorative che risultano comprese nel periodo di durata dell’avviamento in parola.

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Contributi caduti in prescrizione: Risarcimento del datore di lavoro

Qualora ad avvalersi della facoltà di riscatto contributivo sia il lavoratore, quest’ultimo ha – secondo la giurisprudenza consolidata – il diritto di rivalersi, a titolo di risarcimento, sul datore di lavoro responsabile dell’omissione contributiva chiamandolo in giudizio per la restituzione della somma spesa. L’azione di recupero è possibile a distanza di molti anni dal periodo dell’omissione contributiva in quanto essa si prescrive nel termine decennale che – secondo una prevalente giurisprudenza di legittimità – inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore viene a conoscenza dell’omissione, momento che il più delle volte coincide con l’acquisizione degli estratti certificativi Inps in vista del pensionamento.

Riscatto contributivo: Coadiutori Autonomi

La Corte costituzionale con la sentenza n. 18/1995 e l’ordinanza n. 21/2001 e la Cassazione con reiterati interventi hanno esteso la possibilità del riscatto contributivo ai coadiuvanti di artigiani, coltivatori e commercianti.

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L’Inps, alla fine, ha recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e, con la circ. n. 31/2012, ha chiarito che nel caso degli artigiani e dei commercianti gli indispensabili documenti di data certa possono essere costituiti dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle commissioni provinciali o dell’ispettorato del lavoro, dalle risultanze degli archivi dell’istituto.

Con il messaggio n. 22705/2004 l’Inps fornisce un elenco delle possibili prove documentali ai fini del riscatto contributivo:

  • Certificato storico di famiglia dell’epoca con annotazioni tipo “contadino”, anche in caso di carenza di uno o più anni intermedi senza che siano avvenute cancellazioni;
  • Atti conservati presso i comuni relativi ai dati dei censimenti 1961, 1971;
  • Patente agricola comprendente il periodo oggetto della rendita;
  • Libretto Uma;
  • Foglio matricolare dal quale risulti la professione di contadino-agricoltore;
  • Licenza agricola nell’ambito del servizio militare;
  • Ricoveri ospedalieri dai quali risulti – sulla cartella clinica – la medesima qualifica;
  • Denunce di infortuni Inail per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di cui sopra;
  • Rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula riportante lo status professionale dello stesso;
  • Sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro, collaborazione ecc. del soggetto con il titolare dell’azienda;
  • Dichiarazione del sindaco attestante lo status di coltivatore diretto, contadino ecc. rilevato dalla consultazione degli archivi dell’anagrafe comunale e facente riferimento ad atti depositati presso il comune e quindi registrati e datati da indicare nella dichiarazione;
  • Cartella di pagamenti dalla quale risulti il codice come CD dell’interessato;
  • Certificazione di conduzione di bovini intestata al richiedente;
  • Attestato di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciato da enti pubblici o federazioni di categoria;
  • Tesserino per l’utilizzo di presidi fitosanitari;
  • Certificato di matrimonio.

Riscatto contributivo nel periodo 1957/1961

Nel periodo 1/1/1957 – 31/12/1961 a ciascun nucleo familiare veniva assegnato un numero di giornate-contributo, in misura proporzionale all’estensione e alla tipologia del fondo.

All’interno del nucleo le giornate venivano distribuite fra i vari componenti, cominciando dal capo famiglia, con la seguente ripartizione:

  • Le prime 104 gg. al capo famiglia;
  • 52 gg. al coniuge;
  • 52 gg. ai fratelli del capo famiglia;
  • 52 gg. ai coniugi dei fratelli del capo famiglia;
  • 52 gg. ai figli del capo famiglia;
  • 52 gg. ai figli dei fratelli del capo famiglia;
  • 52 gg. ai parenti ed affini sino al IV grado;

Per le eventuali eccedenze si ripartiva dal capo famiglia fino alla concorrenza di 156 gg. e agli altri in parti uguali.

I coltivatori che avevano copertura contributiva incompleta negli anni 1957/1961 hanno avuto la possibilità, fino al 31/12/1991, di far domanda di riscatto per completare quel periodo.