Termine di prescrizione per agire in giudizio contro Inail

Nel corso dell’attività lavorativa i cittadini potrebbero patire infortuni o andare incontro al consolidamento di malattie professionali.
La differenza fra le due ipotesi risiede nella circostanza che l’infortunio è identificabile in un evento avverso e improvviso che cagiona al lavoratore un danno, mentre la malattia professionale si identifica con quel complesso patologico affliggente il soggetto e causato dalle condizioni di lavoro.
In un’ottica di tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori, costituzionalmente garanti dagli artt. 32 e 41 della nostra Carta, nel nostro ordinamento è prevista l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e le malattie professionali ex DPR n.1124/1965 finalizzata ad indennizzare i lavoratori vittime di infortuni o di malattie professionali erogando, a favore degli stessi, prestazioni sanitarie, assicurative e d economiche.
Ai sensi del art.112 del decreto sopra richiamato, l’azione volta ad ottenere in via giudiziale le predette prestazioni sconta un termine di prescrizione triennale.
In relazione alla natura e alla durata della sospensione del prescritto termine si sono registrati diversi orientamenti.
Sostanzialmente, secondo un orientamento, il periodo di sospensione riguardava unicamente i 150/210 giorni al trascorrere dei quali si integrava un’ipotesi di silenzio rigetto a partire del quale il termine ricominciava a decorrere; secondo un diverso orientamento, corroborato, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (11928/2019), la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni economiche erogate dall’INAIL resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto in quanto con il decorso del termine di durata del procedimento amministrativo, pari a 150 o a 210 giorni, viene semplicemente rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria con facoltà dell’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

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