Lavoratori precoci 2022, come funziona?

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Ultime novità sulle pensioni dei lavoratori preoci 2022 in attesa di una nuova riforma che potrebbe finalmente ampliare la platea di beneficiari ed estendere il criterio temporale.
La platea dei lavoratori precoci è ancora in attesa delle utlime novità riguardanti la riforma previdenziale, nel frattempo, la normativa per le pensioni precoci rimane invariata con la quota 41 a fare da apri fila per il pensionamento anticipato.
Ultime notizie pensioni preoci
Le ultime novità per le pensioni precoci nel 2022 riguardano la proposta da parte dei sindacati di estendere al quota 41 rendendola una prestazione accessibile a tutti, proposta per la quale governo e sindacati, non sembrano trovare un reale punto di accordo, lasciando l’estensione una remota possibilità nella riforma pensioni 2023. L’unica novità pensioni precoci che trova di comune accordo sindacati e governo, è l’estensione della platea dei beneficiari ai nuovi addetti ai lavori gravosi che sono stati individuati ai fini della pensione con ape sociale.
La condizione geopolita attuale ha modificato le priorità dei governi Europei, così come quello italiano, che ha rivolto il focus verso problematiche più urgenti lasciando intendere che, nella riforma pensioni 2023, vi saranno pochissimi margini di manovra operativi rispetto ad una ritrattazione sulle riforme pensionistiche.
Pensioni precoci
Hai iniziato a lavorare prima della maggiore età? Ricadi nella fattispecie dei cosiddetti “lavoratori precoci”? Ambisci ad andare in pensione beneficiando delle misure pensionistiche riguardanti le pensioni lavoratori precoci?
Se sei un lavoratore precoce o pensi di avere le caratteristiche per esserlo leggi questo articolo! Potrai comprendere al meglio:
- Chi sono i lavoratori precoci
- Quali sono i requisiti che i lavoratori precoci devono soddisfare per andare in pensione
- Quali sono i requisiti di accesso per le pensione lavoratori precoci
- Le ultime notizie pensioni precoci
Chi sono i lavoratori precoci
Si definiscono lavoratori precoci coloro che:
- hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età,
- hanno maturato una contribuzione particolarmente elevata che risulta essere pari o superiore a 40 anni di contributi avendo, però, un’età anagrafica relativamente bassa, spesso intorno ai 60 anni.
Nel 2012, la Riforma Fornero, sebbene abbia previsto l’abolizione della pensione di anzianità [che prevedeva la possibilità di pensionarsi con i vecchi 40 anni di contributi] non ha delineato dei particolari benefici previdenziali per i lavoratori precoci.
Data questa evidenza, sulla base della nuova pensione anticipata introdotta dal 2012, a sostituzione della vecchia anzianità, anche i lavoratori precoci si trovano nella condizione secondo la quale possono andare in pensione solo nel momento in cui hanno perfezionato 42 anni e 10 mesi di contributi. Tale valore si abbassa di un anno, diventando 41 anni e 10 mesi, per le donne.
La scelta della Riforma Fornero ha generato una condizione di insoddisfazione generale da parte dei sindacati che hanno subito richiesto un abbassamento del suddetto requisito.
Dal 2013 il disegno di legge Damiano sui pensionamenti flessibili ha ipotizzato la reintroduzione di un tetto massimo a 41 anni di contributi per tutti, uomini e donne.
Nel maggio 2017 il legislatore ha poi finalmente introdotto una possibilità di uscita al raggiungimento dei 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Tale finestra è stata sviluppata a favore dei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo e che sono titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto).

Pensioni lavoratori precoci i beneficiari
Hanno la possibilità di accedere alle pensioni lavoratori precoci con 41 anni di contributi i lavoratori che:
- hanno lavorato per almeno 12 mesi effettivi prima dei 19 anni
- hanno maturato l’anzianità contributiva necessaria entro il 31 dicembre 1995.
L’agevolazione per i lavoratori precoci è indirizzata a favore delle seguenti categorie:
- lavoratori e lavoratrici dipendenti sia del settore privato che del pubblico impiego
- lavoratori e lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Per avere il beneficio i soggetti di cui sopra si devono trovare in almeno una delle seguenti condizioni:
- disoccupazione consequenziale alla cessazione del rapporto di lavoro a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [in tal caso la prestazione per la disoccupazione spettante deve essere conclusa da almeno tre mesi];
- svolgono attività di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, nei confronti del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si chiarisce che a partire dal gennaio del 2018 ricadono in questa categoria anche coloro che assistono, un parente o un affine disecondo grado con cui convive nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona titolare di handicap e in situazione di gravità abbia compiuto i settanta anni di età oppure sia affetto da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- abbiano capacità lavorativa ridotta che deve essere riconosciuta dalle commissioni competenti commissioni ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile che deve essere superiore o uguale al 74 per cento;
- parte della categoria dei lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose disciplinate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018; questi individui devono svolgerle da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero;
- devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni).
Nel caso in cui vengono rispettate queste condizioni i lavoratori precoci possono andare in pensione prima ovvero con un anticipo rispetto ai requisiti generali previsti dalla Legge Fornero. Questo “anticipo” è pari a 10 mesi le donne e di un anno e 10 mesi gli uomini; significa che le donne possono andare in pensione con 41 anni di contributi e che gli uomini possono pensionarsi a 42 anni e 10 mesi.
L’agevolazione si pone nell’ambito di un vincolo di risorse annualmente prestabilite la quale dipende dal monitoraggio delle istanze presentate dai diretti interessati.

Le pensioni lavoratori precoci, affinché possano essere riconosciute, i beneficiari hanno l’obbligo di presentare la domanda per il riconoscimento della prestazione entro il 1 marzo di ciascun anno. Nel caso in cui venga reso un esito positivo, subordinato alla verifica inerente alla relativa copertura finanziaria, il beneficiario può presentare la domanda di pensione anticipata.
Nel caso in cui la domanda per il riconoscimento alle pensioni lavoratori precoci sia presentata dopo il 1 marzo e non oltre il 30 novembre, le domande sono prese in considerazione qualora ci sia un residuo di risorse finanziarie.
Lavoratori precoci: la decorrenza
Per quanto concerne la tempistica emerge che i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti dal 1° gennaio 2019 hanno la possibilità di ottenere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico una volta che sono decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, sulla base delle disposizioni che sono previste dai rispettivi ordinamenti.
I lavoratori che hanno i requisiti dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, possono ottenere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cd. finestra.
Si ricorda che il requisito contributivo dei 41 anni, che figura necessario per i lavoratori precoci per accedere alla pensione anticipata, può essere ottenuto anche per mezzo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Nello specifico la decorrenza della pensione per i precoci:
- che ultimano i requisiti a partire dal 1° gennaioha inizio dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- che cumulano i periodi scatta il primo giorno del mese successivoall’apertura della relativa finestra.
Lavoratori precoci: incumulabilità e incompatibilità
Per quanto concerne la cumulabilità emerge che la pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci non risulta essere cumulabile ai redditi ottenuti dallo svolgimento di un lavoro subordinato o autonomo che sia stato prodotto sia in Italia che all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nello specifico, il beneficiario inerente alla riduzione del requisito contributivo minimo, per la pensione anticipata per i precoci, non figura cumulabile con le altre maggiorazioni relative allo svolgimento delle medesime attività lavorative. Risulta, invece, cumulabile assieme alle maggiorazioni definite come “di status” e chiarite dall’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n.388.

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