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Come si calcola la pensione nell'ex fondo elettrici

1 Agosto 2022
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Il fondo elettrici, a partire dal primo gennaio 2020 è stato soppresso.

Sulla base di questa soppressione i dipendenti dell’ENEL e i dipendenti delle aziende private operanti nel settore elettrico, ovvero gli iscritti al fondo, sono confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per coloro che al 31.12.1999 vigeva l’iscrizione all’ex fondo elettrici continuano ad andare ad applicarsi le regole che sono previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo.

All’interno di questo articolo avremo la possibilità di approfondire:

  • Cosa è successo con la soppressione del fondo
  • Modalità di computazione della pensione per i dipendenti dell’ex fondo elettrici.

La soppressione del fondo

L’ex fondo elettrici è il fondo previdenziale di tipo sostitutivo a cui erano iscritti i dipendenti dell’ENEL e i dipendenti delle aziende private operanti nel settore elettrico (con almeno 15 dipendenti) ovvero quelle aziende che si occupano della produzione, trasformazione e commercializzazione dell’energia elettrica.

Secondo l’art. 2 della legge 293/1956 risultavano esclusi dalla partecipazione al fondo ex elettrici i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti per lavori di carattere temporaneo.

L’articolo 41 della legge 488/1999 (finanziaria del 2000) ha sancito la soppressione del Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore elettrico (dipendenti dell’Enel e delle altre aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti).

L’ex fondo elettrici, con questa norma, è confluito direttamente nell’INPS.

Dati questi presupposti, a partire dal primo gennaio 2000 i lavoratori dipendenti delle aziende del settore elettrico ovvero i lavoratori dipendenti titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e i superstiti presso il soppresso Fondo sono stati iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità e per la vecchiaia.

Per tali lavoratori continuano ad andare ad applicarsi le regole che sono previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo in quanto l’iscrizione è stata effettuata con un’evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Questo significa che coloro che erano titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici connessi all’ex fondo elettrici al 31.12.1999 sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Per quanto concerne i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2000 viene direttamente attuata l’iscrizione diretta presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) con la conseguente applicazione delle regole e della disciplina vigente nell’assicurazione comune.

Questi soggetti che figurano iscritti sono riconosciute le prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • assegno e pensione di invalidità/inabilità;
  • pensione ai superstiti.

SI chiarisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità risultano essere quelli previsti per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.

Come avviene il calcolo della pensione

Il calcolo della pensione per i soggetti iscritti all’ex fondo elettrici varia a seconda dell’anzianità che questi hanno maturato prima del 1997. Questa distinzione di trattamento è connessa al fatto che l’armonizzazione alle regole previste nell’assicurazione generale obbligatoria è avvenuta a partire dal 1° gennaio 1997 con il Decreto legislativo 562/1996.

Sulla base di questa evidenza sono state identificate cinque tipologie di trattamenti coincidenti con cinque diverse quote.

Le quote oggetto di analisi e di valutazioni ai fini pensionistici sono:

  • quota A
  • quota B che a sua volta si divide in quota B1, B2 e B3
  • quota C

Nello specifico:

  • la quota A riguarda il servizio svolto fino al 31 dicembre 1992
  • la quota B accorpa i servizi svolti dal 1993 al 31 dicembre 2011 a loro volta suddivisi in:
    • quota B1 per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
    • quota B2 per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
    • quota B3 per il servizio utile dall’1.1.1997 al 31.12.2011
  • la quota C relativa al sistema di calcolo contributivo che si divide, a sua volta, in due blocchi a secondo dell’ammontare dei contributi maturati al 1996:
    • per il servizio utile dal 1996 per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
    • per il servizio utile dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data (31.12.1995).

La quota A si riferisce alle anzianità contributive che sono state maturate sino al 1992 e, in tal caso, si fa riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi sei mesi di servizio (ragguagliandola all’anno intero). In tal caso la retribuzione teorica va coefficientata per l’aliquota di rendimento pari al 2,514% per ogni anno di servizio con iscrizione al fondo ed è quella disciplinata dall’articolo 14 della legge 293/1956. In questo caso non vige il massimale o il tetto pensionabile.

Per quanto riguarda la quota B1 che si riferisce all’anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 emerge come la Riforma Amato (Dlgs 503/1992) abbia allungato il periodo di ricerca della media della retribuzione pensionabile. Questa non è più, infatti, computata sull’ultimo semestre sugli ultimi 10 anni (per coloro che erano titolari di almeno 15 anni di contributi al 1992) o dal 1993 sino alla data di decorrenza della pensione (per chi vantava meno di 15 anni di contributi al 1992). È stato introdotta la rivalutazione della media della retribuzione individuata nel periodo di riferimento per gli stessi coefficienti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso vige l’abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l’ultima fascia di tetto pensionabile vigente nell’AGO.

In relazione alla quota B2 inerente all’anzianità contributiva maturata al primo gennaio 1995 vale quanto definito dall’articolo 17 della legge 724/1994 che ha contratto l’aliquota di rendimento dal 2,514% al 2% per ogni anno di anzianità allineandosi a quella prevista nell’AGO.

A partire dal primo gennaio 1997 con il Dlgs 562/1996 si è chiuso il processo di convergenza (Quota B3) in quanto è stato sancito con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data l’applicazione delle medesime regole vigenti nell’AGO. Si evidenzia per coloro che erano iscritti all’ex fondo elettrici è stato applicato un sistema di abbattimento della retribuzione superiore il primo tetto pensionabile (cioè oltre i 48.279,2€).

A partire dal primo gennaio 1997 sono gli elementi retributivi previsti nell’AGO disciplinati dall’articolo 12 della legge 153/1969 i fattori su cui è determinata la retribuzione pensionabile.

La quota C prevede l’applicazione del sistema contributivo che va a valere per tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 sono stati titolari di meno di 18 anni di contribuzione. Per coloro che al 31 dicembre 1995 sono stati titolari di almeno 18 anni di contribuzione il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012.