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Ratei maturati e non riscossi

21 Giugno 2022
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Tempo di lettura 5 minuti

I ratei maturati e non riscossi sono l’insieme delle competenze di pensione che sono state maturate e non sono state percepite a titolo di pensione dal pensionato defunto. Queste somme spettando agli eredi del defunto.

L’ammontare di queste somme rientra direttamente nell’asse ereditario tale per cui il diritto di riscossione è in capo agli eredi del “de cuius”.

La liquidazione dei ratei maturati e non riscossi è, quindi, definibile come il diritto dell’erede (o eredi) di un assicurato/pensionato di riscuotere i ratei di pensione maturati e non ancora riscossi del defunto, anche nel caso in cui l’erede non abbia diritto alla pensione ai superstiti. 

Sono compresi nei ratei maturati e non riscossi anche le quote relative alla tredicesima mensilità che è stata maturata, ma che non è stata riscossa.

In questo articolo avrai la possibilità di comprendere:

  • Che cosa sono i ratei maturati e non riscossi
  • Chi sono i soggetti beneficiari
  • Entro quando possono essere riscossi
  • Come è possibile presentarne domanda

Che cosa sono

I ratei maturati e non riscossi si connotano come una somma di denaro (in genere strutturata in rate, quote di pensione e interessi legali) che il pensionato non ha avuto la possibilità di riscuotere a causa della morte sopraggiunta.

Nel momento in cui il titolare di una pensione muore scaturisce il suo diritto al rateo della tredicesima mensilità. Questo diritto è in capo agli eredi del “de cuius” in quanto la somma rientra immediatamente a far parte a tutti degli effetti dell’asse ereditario ed è per questo motivo che deve essere ripartita tra tutti gli eredi. Questa condizione è valida tranne nel caso in cui le diposizioni testamentarie siano diverse.

Si chiarisce che dal momento che queste somme rientrano nell’asse ereditario risultano direttamente trasmissibili agli eredi del defunto secondo quanto definito dalla disciplina comune di Diritto Civile.

Dati questi presupposti il rateo ereditario include la parte di tredicesima mensilità che è maturata fino alla data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato.

Dati questi presupposti si chiarisce che nel momento in cui viene attuata la domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi il beneficiario si trova in una condizione in cui va ad accettare a titolo implicito l’eredità del dante causa.

Chi ne ha diritto

I ratei maturati e non riscossi così come gli eventuali interessi legali si pongono come prestazione a favore degli eredi del pensionato defunto, salvo diverse disposizioni testamentarie.

A titolo generale la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi può essere richiesta: 

  • dal coniuge superstite;
  • in mancanza del coniuge, dai figli viventi al momento della morte dell’assicurato o del pensionato;
  • in mancanza di coniuge e figli, dagli altri eredi legittimi o testamentari.

Nel caso in cui non ci sia un unico erede e vigono più soggetti beneficiari, si delinea una situazione in cui ognuno degli eredi ha la diretta possibilità di formulare in modo autonomo la richiesta di liquidazione delle rate di pensione che sono maturate e non riscosse. Contrariamente l’erede può anche delegare uno degli altri eredi a riscuotere anche la propria quota.

Andando ad approfondire quanto di cui sopra si evidenzia che ha quindi, il pieno diritto ai ratei maturati e non riscossi, come soggetto preferenziale il coniuge superstite il quale ha la possibilità di avere tali somme a titolo unico oppure in  comunione con i figli se minori. Nel caso in cui il coniuge superstite risulti mancante, è possibile affermare che il diritto ai ratei maturati e non riscossi matura in capo al tutore dei minori e, ovviamente, i figli maggiorenni.

Nel caso in cui non ci sia nessuno di questi soggetti, ci si muove sull’asse ereditario e si passa agli ascendenti ovvero agli eredi legittimi nonché gli eredi che sono indicati nel testamento. 

I ratei maturati e non riscossi seguono delle logiche differenti a secondo di chi sia il soggetto beneficiario:

  • Nel caso in cui diviene titolare della pensione di reversibilità il coniuge superstite, i ratei maturati e non riscossi sono direttamente liquidati a quest’ultimo d’ufficio a quest’ultimo tale per cui non risulta necessario che venga fatta la domanda.
  • Nel caso in cui i beneficiari dei ratei maturati e non riscossi non coincida coi il coniuge del superstite (ad esempio figli o nipoti) risulta necessario presentare direttamente la domanda all’INPS andando ad indicare le specificità di tutti gli eredi. In questo caso per esercitare il diritto, è necessario presentare un’apposita domanda.
    • Per le rate maturate e non riscosse si applica la prescrizione quinquennale.
    • La richiesta della liquidazione delle somme non riscosse richiede il processo di accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) con tutto ciò che ne deriva come conseguenza. Ricadono in tal senso i conseguenti diritti e oneri. Questo significa che il soggetto accetta totalmente l’eredità inclusi gli eventuali debiti che il defunto potrebbe aver lasciato. In questo caso è sempre opportuno operare andando a valutare la convenienza della situazione ovvero se inoltrare richiesta dei ratei in situazioni economiche negative da parte del defunto.
    • La situazione risulta differente nel caso in cui si sia in presenza della richiesta della sola pensione di reversibilità spetterà anche in presenza di rinuncia all’eredità

Documenti necessari per avviare la pratica

 I documenti necessari per l’avvio della pratica sono:

  • Carta d’identità e codice fiscale del richiedente
  • Carta d’identità e codice fiscale di eventuali altri eredi
  • IBAN del richiedente
  • IBAN degli altri eredi
  • Delega alla riscossione vidimata da un pubblico ufficiale
  • Documento necessario solo se gli eredi delegano il richiedente a riscuotere i ratei in loro nome e conto
  • Carta d’identità e codice fiscale del pensionato defunto
  • Data di decesso

Come funziona

L’INSP qualora la pensione di reversibilità venga liquidata al coniuge superstite o al figlio minore si pone come soggetto che è autorizzato ad iniziare il processo di liquidazione d’ufficio. Vengono, quindi liquidate le somme come rate maturate e non riscosse coerentemente a quanto definito dalla legge e sulla base delle medesime finalità che sono state delineate dal legislatore con l’articolo 90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422.

Nel caso in cui il coniuge superstite oppure dal figlio minore  presenta la domanda di reversibilità, l’Istituto INPS dovrà provvedere al processo di liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse che spettando al soggetto dante causa.

In tale evenienza non risulta necessario presentare una

domanda specifica in quanto al coniuge superstite oppure al figlio minore verrà liquidato  l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse. Secondo quanto previsto dal codice civile non è prevista nessuna ripartizione in percentuale.

Nel caso in cui la domanda specifica relativa ai ratei maturati e non riscossi venga presentata prima, da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari, rispetto alla data della liquidazione d’ufficio, il pagamento d’ufficio viene bloccato. In questo caso i ratei maturati e non riscossi vengono pagati direttamente a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante.

La reversibilità deve essere richiesta dal solo coniuge superstite o il figlio minore (non valgono i casi di compresenza) affinché i ratei maturati e non riscossi venga liquidato d’ufficio.

Ai fine di poter ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari hanno la possibilità di inoltrare la domanda apposita all’INPS attraverso la procedura onoline (servizio dedicato). Alternativamente ka richiesta può essere effettuata tramite:

  • il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.