Skip to content

I fondi pensione chiusi, aperti e preesistenti e i piani individuali pensionistici

19 Ottobre 2019
Condividi su

Le varie forme di previdenza complementare, come illustrato nella sezione dove spieghiamo cosa sono i fondi pensione, possono essere attuate mediante fondi chiusi o aperti, forme pensionistiche individuali e fondi preesistenti al 1992.

E’ utile sottolineare che mentre per i fondi chiusi c’è bisogno di un’accordo o un contratto tra lavoratori e datori di lavoro, per quelli aperti l’istituzione avviene unilateralmente da parte della società che promuove il fondo (banca, SIM, SGR o impresa di assicurazione) creando appositi fondi a cui possono aderire tutti i soggetti descritti nel decreto 252/2005 potendo destinare anche le quote del TFR e le contribuzioni a carico dell’azienda secondo quanto specificato dall’articolo 12 dello stesso decreto. Oltre a ciò il secondo comma prevede che si possa aderire ad un fondo pensione aperto sia individualmente che collettivamente.

I fondi aperti non sono tenuti a redarre lo statuto ma solo un regolamento approvato dalla COVIP in cui vengono determinate le modalità di partecipazione. Al contrario i fondi chiusi si rifanno all’articolo 3 del decreto ministeriale 211/1997 emesso dal Ministro del lavoro.

Anche per quanto riguarda la governance per i fondi aperti gli organi amministrativi e di controllo sono quelli dei soggetti che li promuovono con l’aggiunta del responsabile del fondo e dell’organismo di sorveglianza.

I fondi chiusi invece, oltre al responsabile prevedono la costituzione di un’assemblea dei rappresentanti secondo quanto dettato nello statuto, di un consiglio di amministrazione e un organo di controllo secondo l’articolo 5 comma 1, di un presidente e un vice presidente che hanno la rappresentanza legale del fondo e un direttore che si occupa della parte operativa.

Questi ultimi tre soggetti vengono nominati dal consiglio di amministrazione.

Per ciò che concerne il funzionamento dei fondi di pensione anche qui bisogna fare delle differenze tra quelli chiusi e quelli aperti. In quelli chiusi l’azienda invia al gestione amministrativo la distinta di contribuzione versando i contributi sul cc della banca depositaria del fondo con un bonifico. Attestato l’avvenuto versamento il gestione amministrativo attribuisce i contributi che gli sono stati versati sul conto di ogni iscritto e né da notizia al gestore finanziario che ha così la possibilità di investire le somme.

Nei fondi aperti invece la differenza sta nella possibilità di gestire direttamente i contributi versati al fondo con la facoltà di avere la gestione amministrativa e finanziaria accentrata oppure delegata. Inoltre il valore delle quote investite nei fondi di pensione sono pubblicate ogni giorni sui quotidiani e su internet.

Le forme pensionistiche individuali sono illustrate nell’articolo 13 del decreto legislativo 252/2005. Infatti al primo comma stabilisce che queste forme possano avvenire tramite adesione a fondi aperti o con contratti assicurativi sulla vita stipulati con compagnie di assicurazione autorizzate dall’ISVAP. Questi contratti possono operare solo previa adozione di un regolamento apporvato dalla COVIP che descriva al proprio interno i criteri di partecipazione, la possibilità di trasferire la propria posizione e di comparare i costi e i risultati della gestione; che si occupi della trasparenza concernente i costi e i contratti e dei metodi utilizzati per informare gli aderenti e la COVIP. Inoltre le condizioni generali applicate nei contratti devono essere comunicate alla COVIP e viene ribadito il concetto che le risorse delle forme pensionistiche individuali formano un patrimonio autonomo e separato.

Il comma 4 dà la facoltà di variare l’importo delle contribuzioni che possono avvenire anche tramite le quote di TFR e le contribuzioni dell’azienda. Per quanto riguarda la governance i PIP si affidano agli organi di amministrazione e controllo della compagnia di assicurazione a cui viene affiancato il responsabile.

Grazie a ciò le assicurazioni devono mantenere la stessa base demografica che può essere cambiata solo per motivi oggettivi e comunque non prima di 3 anni.

I versamenti possono essere investiti in gestioni separate rivalutabili o in fondi interni della compagnia di assicurazione o di OICR.

Le gestioni separate rivalutabili (disciplinate dalla circolare ISVAP 71/1987) prevedono un rendimento minimo garantito e i rendimenti vengono calcolati in base al valore di carico e di realizzo delle attività mentre i fondi interni (disciplinati dalla circolare ISVAP 474/2002 E 551/20059) possono prevedere o no un rendimento minimo e i cui rendimenti sono calcolati in base al valore di mercato degli attivi.

L’art. 20 del decreto legislativo 252/2005 si occupa invece dei cosiddetti fondi preesistenti cioè quelli istituiti prima dell’entrata in vigore della legge 241 del 1992. per quanto riguardano la gestione delle risorse, l’erogazione delle rendite e le convenzioni con le compagnie di assicurazione questi fondi non fanno riferimento al nuovo decreto.