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Previdenza complementare: Legge delega 243/2004 e D.lgs. n. 252/05

17 Ottobre 2019
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Nel 2004 è stata approvata la legge 243/2004 che titola: “Norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.

L’obiettivo principale di questa legge è quello di assicurare nel medio-lungo termine la sostenibilità del sistema pensionistico di base. Per quanto concerne la previdenza complementare questa legge ha certamente il compito di favorirla innanzitutto prevedendo il conferimento integrale del TFR ai fondi pensione eccetto per quei lavoratori che si oppongono.

Viene anche ampliato il novero dei possibili gestori e promotori di fondi alle regioni e agli enti privatizzati. Inoltre è data l’opportunità per il lavoratore di potersi scegliere il fondo e di poter fare trasferimenti della propria posizione da un fondo ad un’altro.

Per quanto riguarda le imprese vengono dati degli incentivi per quanto riguarda l’accesso al credito e viene abolito il contributo per il fondo di garanzia gestito dall’Inps.

Con questa legge si vuole poi attribuire l’alta vigilanza sull’intera previdenza complementare al ministro del lavoro e delle politiche sociali e la vigilanza sulla trasparenza e sulle modalità di offerta al pubblico alla COVIP.

Tutti i principi contenuti nel decreto legislativo appena esposto sono stati attuati mediante il “testo unico” della previdenza complementare (D. Lgs. n. 252/05) intitolato “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” e composto da 23 articoli.

Poi però, mendiante il decreto legge n. 279 del 2006 composto da soli 3 articoli è stata anticipata l’operatività del 252/05 al 1 gennaio 2007. Da constatare che questo decreto prevede entro fine marzo 2007 la formazione del patrimonio separato per quanto riguarda le forme pensionistiche che si basano su contratti assicurativi ed entro il 1 luglio per quanto riguarda l’entrata in vigore della normativa sul responsabile del fondo e sull’organismo di sorveglianza.