Previdenza complementare: Riforma Amato e riforma Dini

Riforma Amato
Con il decreto legislativo n. 124 del 1993 attuativo della legge delega n. 421 del 1992 sotto il governo Amato vengono introdotte varie novità. Innanzitutto, viene sancita l’adesione volontaria ai fondi pensione, prima di questa norma la partecipazione ai fondi veniva decisa collettivamente dai rappresentati dei lavoratori a cui poi dovevano aderire tutti obbligatoriamente.
Inoltre viene fissata una misura massima di finanziamento complessivo uguale al 10% della remunerazione. Oltre a ciò mentre prima non si doveva pagare l’imposta fino ad una contribuzione pari al 4% della retribuzione lorda annua ed era presente una detrazione massima del 27% fino a 2.500.000 Lire, dopo questo il decreto Amato la detrazione rimane al 27% ma l’importo viene aumentato a 3.000.000 di lire di cui però almeno 500.000 lire devono essere destinati al fondo pensione.
Riforma Dini
Il decreto legislativo appena descritto subisce però alcune modificazioni con l’entrata in vigore della L. n. 335/95 meglio conosciuta come riforma Dini. Il fulcro centrale di questa riforma è l’introduzione del sistema contributivo che prevede un forte collegamento tra le prestazioni pensionistiche e i contributi versati al contrario del sistema retributivo che prende in considerazione solo gli ultimi 5 anni di lavoro in caso di dipendente privato e addirittura solo l’ultimo mese in caso di dipendente pubblico.
Per quanto riguarda la previdenza complementare questa legge introdurrà numerose novità. Innanzi tutto vengono introdotti i fondi aperti a cui però possono aderire solo i lavoratori che non fanno parte di accordi collettivi per cui hanno già le possibilità di usufruire dei fondi chiusi. Per quanto riguarda i fondi chiusi appunto, viene definito il principio della separatezza e dell’autonomia del patrimonio dei nuovi fondi rispetto a quello del soggetto che lo gestisce, che d’ora in poi potrà essere anche una società di gestione di fondi comuni che al giorno d0oggi viene comunemente chiamata SGR (società di gestione del risparmio).
Inoltre le assicurazioni possono agire solo nelle operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa e sotto il profilo fiscale vengono trattate alla stessa maniera della altre società che gestiscono fondi.
Oltre a ciò i fondi pensione d’ora in avanti godono del diritto di voto riguardante i valori mobiliari di cui hanno investito. Per favorire i soggetti destinatari dei fondi vengono utilizzate regole e tipologie di comunicazione simili in modo da poter confrontare le varie società abilitate.
Da ricordare che per quanto riguarda la vigilanza sui fondi pensione viene incaricata la COVIP. Dal punto di vista tributario viene prescritta un’imposta sostitutiva fissa di 10.000.000 di lire all’anno, abbassata a 5 milioni per i nuovi fondi per un periodo di 5 anni.
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