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La ricongiunzione contributiva

4 Novembre 2019
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Il sistema previdenziale Italiano è gestito da un notevole numero di enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di assicurati.

Questo può essere suddiviso in sette grandi settori:

  • Dipendenti privati iscritti all’Inps;
  • Dipendenti privati iscritti a fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (gestione separata nello stesso Inps o presso enti particolari);
  • Dipendenti privati assicurati presso fondi “esonerativi” (per i quali le disposizioni vigenti prevedono un trattamento gestito direttamente da parte dell’azienda);
  • Dipendenti pubblici;
  • Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti);
  • Lavoratori parasubordinati e liberi professionisti senza cassa;
  • Liberi professionisti con cassa.

Non si pongono problemi di ricongiunzione contributiva per i fondi trasformati negli ultimi anni a carattere integrativo (Cassa marinara, fondi per gli addetti ai servizi del gas, del trasporto e per gli istituti di credito ecc.).

Prime forme di ricongiunzione contributiva

All’origine ciascun fondo di previdenza era separato e quindi non comunicante con gli altri, in quanto basato su una concezione di impermeabilità sociale e professionale. Le conseguenze per coloro che seguivano esperienze professionali (o di lavoro autonomo o dipendente) diverse, erano ovviamente negative. Gli spezzoni contributivi versati nei vari enti davano diritto a pensioni di importo modesto, quando non si perdevano del tutto.

La legge n. 29/1979 ha introdotto la prima disciplina organica sulla ricongiunzione contributiva, ma i primi accenni si ebbero già alla fine degli anni trenta.

Ricongiunzione contributiva: La legge n. 29/1979

La ricongiunzione contributiva da una o più casse pensionistiche all’Inps è consentita anche se i contributi sono sufficienti ad ottenere una pensione a carico del fondo speciale.

La ricongiunzione contributiva è ammessa anche se il lavoratore non vi è mai stato iscritto, purché, in questo caso, possa vantare contribuzione in almeno due forme alternative.

Ma, considerato che l’Ago Inps tra i diversi fondi esistenti è quella che a lungo ha erogato pensioni con criteri di calcolo meno favorevoli, la novità più interessate è costituita dalla facoltà di poter effettuare la ricongiunzione contributiva dal regime generale ad uno speciale.

Questa forma di ricongiunzione è onerosa e può essere effettuata anche per gli anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi, se seguiti da almeno un quinquennio di lavoro dipendente.

Viene concessa a condizione di far valere nel regime pensionistico prescelto almeno 8 anni di contribuzione per lavoro effettivo se la ricongiunzione contributiva è richiesta presso un fondo nel quale l’interessato non risulti iscritto alla data della domanda.

Ricongiunzione contributiva: Da lavoro autonomo a lavoro dipendente

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″]I periodi di iscrizione negli elenchi dei coltivatori, artigiani e commercianti possono essere effetto di ricongiunzione contributiva nel Fpld Inps alla condizione che, successivamente al giorno dell’ultima iscrizione in detti elenchi, si facciano valere almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.

Non è di ostacolo un eventuale periodo di iscrizione in una gestione dei lavoratori autonomi che risulti integralmente coincidente con valida prosecuzione volontaria come lavoratore dipendente.

L’Inps, con msg. n. 17714/1994, ha chiarito che la ricongiunzione contributiva nell’AGO è possibile anche per un lavoratore che non vi sia mai stato iscritto.

Su domanda dei superstiti

La stessa facoltà di ricongiunzione contributiva è riconosciuta, a parità di condizioni, anche ai superstiti che possano far valere il diritto alla pensione indiretta. Essa è ammessa, in questo caso, fino alla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di pensione.

Periodi sovrapposti

In caso di doppia contribuzione per lo stesso periodo temporale si applicano i seguenti criteri:

  • In presenza di contribuzione di diversa natura (contributi obbligatori o figurativi, oppure volontari o riscattati), si dà priorità ai contributi derivanti da effettiva attività lavorativa. La contribuzione figurativa prevale poi su quella da riscatto e quest’ultima ha priorità rispetto alla volontaria;
  • In caso di doppia contribuzione derivante da attività lavorativa, è considerata utile la contribuzione di importo più elevato;
  • In caso di contribuzione volontaria coincidente con quella obbligatoria del fondo ricevente, si portano in detrazione i contributi versati volontariamente.

Il costo

La ricongiunzione contributiva nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti è condizionata al pagamento di un onere corrispondente alla cosiddetta riserva matematica, vale a dire che il capitale necessario a coprire finanziariamente i vantaggi che i contributi, una volta trasferiti nella nuova assicurazione, garantiscono all’interessato.

La riserva matematica varia in dipendenza di numerosi elementi quali l’età (più si è giovani, meno si paga), l’entità del vantaggio che sul piano pensionistico al ricongiunzione contributiva fa realizzare, la retribuzione, l’anzianità contributiva ed, infine, il sesso.

Tutti questi elementi di calcolo sono riferiti alla data della domanda di ricongiunzione contributiva, è evidente quindi che quanto prima si presenta la domanda e meno si paga.

L’art. 5, L. n. 29/1979 prevede che la comunicazione di accoglimento della richiesta di ricongiunzione contributiva sia fornita all’assicurato entro 180 giorni dalla domanda.

Il pagamento dell’onere di ricongiunzione contributiva può essere effettuato in un’unica soluzione (entro 60 giorni dalla notifica), o ratealmente, con la maggiorazione dell’interesse annuo composto pari al 4,50%.

Il pagamento rateale è consentito per un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riguardanti.

Rinuncia

Qualora, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’onere, il soggetto richiedente non provvede al pagamento dell’intero importo, ovvero al veramento delle prime tre rate, la domanda di ricongiunzione si intende rinunciata.

La ricongiunzione contributiva per i liberi professionisti

In base alla legge n. 45/1990 anche i professionisti che abbiano svolto altra attività possono richiedere la ricongiunzione contributiva.

La legge riguarda i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, i quali possono far valere i periodi di contribuzione presso casse professionali, ma anche il caso inverso e cioè liberi professionisti che vantino precedenti periodi di assicurazione come dipendenti o autonomi.

L’accertamento può avvenire presso l’ente in cui l’interessato è assicurato come dipendente o autonomo facendovi confluire anche i contributi da professionista, oppure presso la cassa professionale di iscrizione, trasferendo in questa i contributi da lavoratore subordinato o autonomo.

Una volta effettuata la ricongiunzione contributiva, i contributi sono utilizzabili come se fossero sempre stati versati nella gestione di in cui è stata effettuata la ricongiunzione e danno pertanto diritto ad ottenere la pensione in base ai requisiti previsti nel fondo presso il quale è stata effettuata la ricongiunzione.

Il costo

La ricongiunzione è onerosa. Presso l’ente di accertamento va costituita la riserva matematica e cioè il capitale necessario a coprire finanziariamente i vantaggi che, una volta trasferiti nella nuova assicurazione, la ricongiunzione contributiva concretizza.

La riserva matematica è costituita per una parte con i contributi, maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,50% che gli enti di provenienza debbono trasferire al fondo di accertamento.

L’eventuale differenza va pagata dall’interessato. Riguardo al pagamento rateale dell’onere, vale la stessa regola appena descritta sulle ricongiunzione verso l’Inps.

Ricongiunzione contributiva: Deducibilità Irpef

Gli oneri sostenuti per la ricongiunzione, dall’1/1/2001, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo.