Periodi di lavoro all'estero
Moltissimi Italiani hanno dovuto emigrare ed effettuare periodi di lavoro all’estero. Con diversi paesi esistono convenzioni bilaterali che consentono l’utilizzazione di quei periodi di lavoro ai fini della pensione da percepire in Italia.
L’art. 51, L. n. 153/1969 consente il riscatto all’Inps, con onere a carico del richiedente, dei periodi di lavoro svolti negli altri paesi; in quelli cioè che non hanno, con l’Italia, una convenzione di sicurezza sociale (e non fanno parte della Ue o della See).
Riconoscimento lavoro all’estero
Il riscatto dei periodi di lavoro all’estero è consentito ai lavoratori i quali al momento della presentazione della domanda, siano in possesso della cittadinanza Italiana.
Il diritto può essere esercitato anche dai superstiti.
Lavoro all’estero contributi
A differenza dei periodi di contribuzione omessa, che sono riscattabili anche su richiesta del datore di lavoro, il riscatto dell’attività svolta all’estero non può avvenire su iniziativa dell’interessato, anche quando si tratti di datore di lavoro Italiano. Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro subordinato posteriori al 1° luglio 1920, qualunque sia la loro durata, svolti in paese non convenzionato o anche convenzionato (se scoperti di contribuzione).
Non si possono riscattare, tutta via, i periodi anteriori al compimento del 15° anno (se compresi tra il 1° luglio 1920 e il 30 aprile 1939) e del 14° anno di età (se successivi al 1° maggio 1939; 60° anno, per gli uomini e 55° per le donne, dal 1° maggio 1939 al 30 aprile 1952).
Paesi non convenzionati
Il riscatto dei periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia, in base all’art. 3, D.lgs. n. 184/1997, è ora consentito anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago Inps, e degli assicurati nella gestione separata dei parasubordinati. Questa facoltà è concessa anche per i periodi che si collochino in data anteriore all’entrata in vigore del decreto e pure per i periodi di aspettativa ai sensi della L. n. 333/1985.
Quali sono i paesi convenzionati
I paesi che hanno stipulato una convenzione previdenziale con l’Italia, e che quindi consentono ai lavoratori di usufruire del regime di totalizzazione in regime internazionale, sono riportati nella tabella seguente:

Come fare domanda
La richiesta di riscatto del periodo di lavoro all’estero deve essere corredata da documentazione oggettivamente idonea a provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro.
In assenza di idonea documentazione, per i periodi di lavoro all’estero successivi al 1° gennaio 1982, la retribuzione viene determinata sulla base del minimale ai fini contributivi vigente per il settore industria. Per i periodi di lavoro fino al 31 dicembre 1981, invece, la retribuzione da considerare è contenuta in apposite tabelle predisposte dall’Inps sulla base dei minimali contributivi dell’industria del 1982 opportunatamente “svalutati”, secondo la variazione degli indici Istat (a ritroso).
Per questo tipo di riscatto sono validi i documenti originali di lavoro – contratto di ingaggio, lettere di assunzione, buste paga, ecc – ovvero le dichiarazioni di autorità consolari Italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l’immigrazione.
Il richiedente deve inoltre fornire la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera, con convalida dell’autorità diplomatica o consolare del paese dal quale provengono, o di traduttori Italiani legalmente autorizzati. In considerazione dell’obiettiva difficoltà di esibire, in alcuni casi, la documentazione originale, sono valide anche le dichiarazioni rese “ora per allora” dai datori di lavoro, purché convalidate dalle autorità consolari italiane, per quanto concerne l’effettiva esistenza e durata del rapporto, e corredate da documenti circa la data di espatrio e rimpatrio.
L’Inps, con circ. n. 105/1998, ribadisce che non può accettare come probanti le convalide con presa d’atto di risultanze di documentazione o di dichiarazioni.
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