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Assegno ordinario di Invalidità

Assegno Ordinario di Invalidità (1)
4 Giugno 2019
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Che cos’è?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS a tutti quei soggetti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) le cui capacità lavorative siano ridotte in modo permanente a meno di un terzo.

L’assegno ha durata triennale, periodo al termine del quale, il percettore può richiedere il rinnovo inoltrando apposita domanda presso l’INPS. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, di cui il primo riconoscimento deve essere conteggiato nel calcolo, l’assegno diventa definitivo fino alla data di pensionamento di vecchiaia – nel caso sussistano i requisiti contributivi – o di assegno sociale.

Precedentemente il criterio della capacità lavorativa era associato alla capacità di guadagno dell’invalido, ad oggi il parametro con cui la commissione medica definisce il soggetto idoneo o non idoneo a ricevere l’assegno mensile d’invalidità, è basato sul criterio della confacenza attitudinale, il quale comporta un giudizio medico legale fortemente individualizzato.

La confacenza attitudinale si basa:

  • sia sul danno biologico derivante dalla malattia
  • che su vari aspetti della personalità: età, sesso, abitudini, qualificazione raggiunta, cultura e versatilità.

Chi può richiederlo

Possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità:

  • i lavoratori dipendenti
  • gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
  • lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria
  • gli iscritti alla gestione separata

Quali sono i requisiti per avere l’assegno ordinario di invalidità?

Per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità bisogna rispettare fondamentalmente due requisiti:

  • quello sanitario
  • e quello mministrativo 

Per quanto riguarda i requisiti sanitari, il richiedente deve effettuare una visita sanitaria presso una commissione ASL presieduta dall’INPS e ottenere il riconoscimento di essere in possesso di una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.

Il diritto sussiste anche se tale condizione era preesistente precedentemente l’instaurazione del rapporto lavorativo, purchè si dimostri un effettivo aggravamento delle patologie successivamente al rapporto lavorativo.

Il secondo requisito previsto dalla legge per avere diritto alla prestazione è quello contributivo, ovvero:

  • essere in possesso di almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente l’inoltro della domanda 

Occorre tenere in considerazione che, nel conteggio del quinquennio richiesto, non verranno considerati i seguenti contributi:

  • Periodi di malattia superiori a 1 anno;
  • Lavoro all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia;
  • Servizio militare la cui temporalità eccede il normale servizio di leva;
  • Iscrizione a forme previdenziali diverse dall’ago;
  • Congedo parentale.

A differenza dell’assegno mensile di invalidità civile, l’assegno ordinario di invalidità essendo una prestazione previdenziale viene erogata sulla base dei contributi versati dal richiedente, a prescindere dall’infermità, ovvero se sussiste il diritto sanitario ma manca quello contributivo l’assegno non potrà essere liquidato.

Cumulabilità

L’assegno ordinario è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tale iotesi, verranno applicate le seguenti riduzioni:

  • del 25% se il reddito lordo supera 4 volte il trattamento minimo annuo
  • del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo

I soggetti che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità possono continuare a lavorare, essendo la prestazione compatibile con ogni attività lavorativa, al superamento della soglia minima reddituale (tre volte la pensione minima inps ovvero circa 1500 euro) viene disposta obbligatoriamente una revisione medica.

E’ reversibile?

L’assegno non è reversibile ai superstiti, i quali possono richiedere la pensione indiretta e i periodi di fruizione dell’assegno verrano considerati come utili per perfezionare il requisito.

Compatibilità con invalidità civile

L’assegno ordinario di invalidità non è compatibile con l’assegno mensile di invalidità civile (74/99%) ma è compatibile con la pensione di invalidità civile (100%)

Assegno ordinario di invalidità importo minimo

Se in fase di calcolo della prestazione l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità dovesse risultare inferiore al trattamento minimo (€524,35) l’importo sarà integrato fino alla soglia minima di €524,35, l’integrazione non spetterà ai titolari di reddito, ai fini irpef, superiore a due volte l’importo annuo dell’assegno sociale.

Vi è da ricordare che l’integrazione al trattamento minimo spetta solo ai soggetti titolari di posizioni contributive antecedenti il 31 Dicembre 1995, quindi che rientrano nel sistema misto o retributivo, per tutti quei soggetti rientranti nel sistema contributivo, posizioni contributive dal 1 Gennaio 1996, non sarà possibile accedere all’integrazione del trattamento minimo.

Come si calcola l’importo?

Essendo l’assegno ordinario di invalidità una prestazione previdenziale, il suo importo è strettamente legato dalla storicità contributiva in possesso del richiedente.

Per cui il calcolo dipende non solo dall’ammontare dei contributi in possesso, ma dal sistema di calcolo nel quale rientra il soggetto richiedente.

Il sistema previdenziale Italiano, a seconda del periodo temporale nel quale è stata versata la contribuzione, prevede tre differenti sistemi di calcolo:

Per tutti i soggetti che hanno una posizione contributiva precedente al 31 dicembre 1995, hanno diritto al calcolo della prestazione con il sistema retributivo/misto, il quale per sua natura genererà un importo maggiore rispetto agli altri sistemi;

Mentre per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 spetterà il calcolo della prestazione con il meno generoso sistema contributivo.

Come fare domanda di assegno ordinario di invalidità?

Per effettuare domanda di assegno ordinario di invalidità vi sono due differenti modalità, autonomamente o affidandosi a terze parti.

Prima di specificare le due diverse modalità, è opportuno puntualizzare che prima dell’inoltro della domanda occorre redigere un apposito certificato medico attestante le patologie delle quali il soggetto è affetto, il quale va redatto dal proprio medico curante o da un medico certificatore convenzionato.

Una volta in possesso del certificato medico le modalità di inoltro saranno le seguenti:

  • Autonomamente presso il portale telematico dell’Inps, se in possesso di spid;
  • Presso un centro caf/patronato nel quale si riceverà opportuna assistenza all’inoltro.